ISTITUTO TEOLOGICO MARCHIGIANO
Sezione di Fermo
Scuola Diocesana di Formazione Teologica

Notiziario

NORME RIGUARDANTI GLI ESAMI DELLA SESSIONE ESTIVA
Foto sommario

LE INDICAZIONI INVIATE DALL'UNIVERSITA' AGGREGANTE PER SVOLGERE GLI ESAMI NELLA SESSIONE ESTIVA

 

 

Modello per gli Istituti Teologici e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose di DISPOSIZIONI STRAORDINARIE RELATIVE AGLI ESAMI DI PROFITTO E AGLI ESAMI DI GRADO

Il prolungamento della sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte istituzioni formative disposta dal Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione dell’infezione da Coronavirus COVID-19 impone l’adozione di misure straordinarie, che consentano il regolare svolgimento degli esami curriculari e delle prove per il conseguimento dei titoli accademici.

D’altra parte, mentre prosegue con frutto l’esperienza della didattica a distanza tramite adeguate piattaforme on-line, la continuità didattica richiede anche che si tenga fede al calendario accademico, che prevede sessioni per gli esami curriculari e per il conseguimento dei gradi accademici. Si rende quindi necessario disciplinare opportunamente lo svolgimento di questi importanti momenti accademici, al fine di consentirne lo svolgimento degli stessi anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.

Pertanto,

il Preside / il Direttore

a) recependo la Nota della Congregazione per l’Educazione Cattolica (Prot. 271/2020) del 12 marzo 2020;

b) visto il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020 (in particolare, l’art. 1 comma 1 lettera h) e dell’8 marzo 2020 (in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera h, nonché l’articolo 2, comma 1, lettera n), recanti disposizioni attuative del suddetto Decreto-Legge;

d) visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 e il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

e) sentito il parere di… (il Moderatore, la Facoltà);

f) informati gli organi interni… (il Consiglio d’Istituto);

STABILISCE

- l’entrata in vigore del

 

Regolamento pro tempore per lo svolgimento a distanza degli esami curriculari e del Regolamento pro tempore per lo svolgimento a distanza delle prove per il conseguimento dei gradi accademici, riportato qui di seguito, che ha validità dalla data odierna sino a nuova comunicazione di questa Presidenza, ferme restando le norme e le condizioni del Regolamento dell’Istituto / dell’ISSR in relazione alle materie non espressamente modificate.

REGOLAMENTO PRO TEMPORE  PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DEGLI ESAMI CURRICULARI

Art. 1

Gli esami orali di profitto possono svolgersi a distanza, con modalità che comunque assicurino:

a) la natura pubblica delle sedute;

b) l’identificazione dei candidati;

c) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti;

d) la percezione diretta, visiva e uditiva dello studente.

Art. 2

I verbali devono essere debitamente firmati dagli esaminatori.

Art. 3

Prima dell’esame il Docente è tenuto a:

a) utilizzare la piattaforma tecnologica messa a disposizione dall’Istituto;

b) predisporre modalità adeguate per lo svolgimento dell’esame, in base alla natura della propria disciplina.

Art. 4

Durante l’esame il Docente è tenuto a

verificare all’inizio dell’esame l’identità dello Studente, attraverso un documento di identità e/o la tessera universitaria.

Art. 5

Prima dell’esame gli Studenti sono tenuti a

a) accertarsi dell’operatività della propria postazione informatica (attraverso personal computer o tablet o smartphone) per il corretto svolgimento dell’esame;

b) rendersi disponibili per lo svolgimento dell’esame secondo quanto comunicato dalla Segreteria in base alle date e agli orari stabiliti dal Docente.

Art. 6

Durante l’esame gli Studenti sono tenuti a

a) collocarsi a una distanza dalla telecamera per consentire ai Docenti una visione a mezzo busto;

b) non utilizzare appunti, libri o strumenti tecnologici, se non espressamente richiesto o consentito dal docente;

c) evitare la compresenza ravvicinata di altre persone, che possano in alcun modo influire o turbare il regolare svolgimento dell’esame;

d) seguire le indicazioni del Docente responsabile per assicurare il regolare svolgimento dell’esame.

Art. 7

Nel caso in cui lo studente violasse una o più disposizioni di cui agli Artt. 5 e 6, il Docente sospende la seduta d’esame e la rinvia.

Art. 8

Concluso l’esame, il Docente compila il verbale d’esame e provvede ad inviarlo alla Segreteria.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE PROVE PER IL CONSEGUIMENTO DEI GRADI ACCADEMICI

Art. 1

Lo studente candidato provvederà a inviare la tesi/elaborato in formato digitale alla Segreteria (presso l'ITMil termine è improrogabilmente il 15 maggio 2020). I docenti relatori faranno pervenire via email alla Segreteria l’autorizzazione alla consegna e l’ammissione alla discussione della tesi. Dall’invio da parte degli studenti e docenti dovranno trascorrere almeno 7 giorni, sabato compreso, prima dello svolgimento della discussione.

Art. 2

Il giorno stabilito, i membri della Commissione d’esame potranno essere presenti in Istituto, in un’aula, seguendo le procedure sanitarie e di distanziamento vigenti, oppure potranno essere collegati in via telematica alla piattaforma scelta dall’Istituto, utilizzando l’apposito link comunicato dalla Segreteria.

Art. 3

Il Presidente della Commissione apre il collegamento al laureando, verificandone l’identità mediante l’esibizione a video del documento di riconoscimento e/o della tessera universitaria ed invitandolo a seguire le norme stabilite.

Art. 4

Durante l’esame, lo studente potrà presentare slides o video, inviando preventivamente via mail tutto il materiale in Segreteria almeno sette giorni prima dell’esame;

Art. 5

Al termine dell’esame, il collegamento con lo studente viene momentaneamente sospeso per consentire alla Commissione di consultarsi, di determinare il voto e di redigere il verbale cartaceo, se in sede, ovvero telematico, se collegata in remoto.

Art. 6

Una volta che la Commissione avrà deliberato il voto, il Presidente della Commissione riattiva il collegamento audio e proclama il titolo accademico del candidato secondo la consueta formula. Quindi il candidato dichiara pubblicamente la propria accettazione del voto.

Art. 7

Concluso l’esame, il Presidente provvede ad inviare il verbale d’esame alla Segreteria.

 

Commenti dei lettori
0 commenti presenti
Aggiungi il tuo commento
Puoi inserire ancora 1000 caratteri
indietro

ITM - SFT   Via Sant'Alessandro,3 - 63900 Fermo Tel. 0734 277.331 -  e-mail: teo.firmana@libero.it - Cookie Police